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[1]Scorsi dieci giorni dal pignoramento di cui nell'articolo 34, senza che sia soddisfatto il debito, l'Esattore procede alla vendita degli oggetti oppignorati al pubblico incanto, che si apre sul prezzo di stima.

[2]L' incanto si notifica al pubblico con avviso da affiggersi alla porta esterna della casa del Comune cinque giorni prima del giorno fissato.

[3]L'avviso indica il giorno, l'ora, il luogo, e gli oggetti da vendersi.

[4]Se gli oggetti oppignorati sono di facile deperimento o di dispendiosa conservazione, l'Esattore puo' fissare per la vendita anche il giorno immediatamente successivo a quello in cui e' pubblicato l'avviso.

Testo in vigore dal 1 maggio 1871 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1871-04-20;192~art38 · fonte del testo

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