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L'Esattore non puo' prendere in custodia gli oggetti oppignorati. Per la custodia dei medesimi si costituisce depositario lo stesso debitore od una terza persona, a scelta dell'Esattore, e, non trovandosi chi assuma l'incarico, si nomina dal Sindaco un depositario d'ufficio sopra istanza dell'Esattore.
Testo in vigore dal 1 maggio 1871 al 16 dicembre 2009
