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[1]Dell'avvenuto oppignoramento il Messo da' notizia immediata al Sindaco, trasmettendogli copia dell'atto. Appie' dell'atto di pignoramento sara' iscritta la nomina di uno stimatore fatta dal Sindaco.
[2]I Messi che contravvengono al disposto di quest'articolo sono puniti dal Sindaco con multa di lire 20 a favore del Comune, e, in caso di recidiva, con la destituzione.
Testo in vigore dal 1 maggio 1871 al 16 dicembre 2009
