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[1]Trascorso inutilmente il termine di giorni cinque, fissato dall'articolo 31 per i debitori morosi, l'Esattore procede per mezzo dei suoi Messi al pignoramento dei beni mobili del debitore esistenti nel Comune nel quale l'imposta e' dovuta, compresi anche i fitti e le pigioni da scadere entro l'anno, ed eccettuati quei mobili che per Legge non possono essere pignorati.

[2]Pel pignoramento e successivi atti di esecuzione sui mobili del debitore esistenti fuori del Comune nel quale l'imposta e' dovuta, si procede ai termini della presente Legge, e con diritto al compenso, per le spese di cui all'articolo 69, dall'Esattore del rispettivo Comune nel quale i mobili si trovano, e cio' dietro richiesta dell'Esattore creditore.

Testo in vigore dal 1 maggio 1871 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1871-04-20;192~art33 · fonte del testo

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