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[1]Ai morosi al pagamento l'Esattore intima, per mezzo del Messo, un avviso speciale che indichi il nome del debitore e l'ammontare del debito, prefiggendo un termine di cinque giorni a pagare la somma dovuta.

[2]I nomi dei contribuenti non trovati, la cifra di ciascuna tassa e le rate complessive sono pubblicate alla casa del Comune, e questa pubblicazione equivale alla notificazione dell'avviso.

[3]L'Esattore non puo' agire contro i contribuenti morosi se non abbia adempiuto all'obbligo come sopra impostogli, e non siano trascorsi i cinque giorni sopra detti, sotto pena di nullita' e della rifusione delle spese e dei danni.

Testo in vigore dal 1 maggio 1871 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1871-04-20;192~art31 · fonte del testo

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