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[1]In uno degli otto giorni successivi alla scadenza delle rate, l'Esattore, od uno dei Collettori di cui e' parola all'articolo 22, deve recarsi ad eseguire la riscossione in ciascuno dei capoluoghi di Comune e dei centri di popolazione, fissati nel Capitolato d'appalto.
[2]Egli fa conoscere pubblicamente, almeno otto giorni prima, il giorno e l'ora della sua venuta.
Testo in vigore dal 1 maggio 1871 al 16 dicembre 2009
