Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1883 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]((Le scadenze ordinarie per il pagamento delle imposte dirette sono ripartite in sei rate bimestrali uguali e pagabili alle epoche seguenti:
[2]10 febbraio - 10 aprile - 10 giugno - 10 agosto - 10 ottobre - 10 dicembre)). 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 2 aprile 1882, n. 674
3La L. 2 aprile 1882, n. 674 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le innovazioni introdotte dalla presente legge andranno in vigore col 1° gennaio 1883, e per l'esercizio del terzo quinquennio che allora comincia".
Testo in vigore dal 1 gennaio 1883 al 16 dicembre 2009
