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[1]La cauzione puo' essere prestata dall'Esattore anche per mezzo di una terza persona, ma sempre in beni stabili o in rendita pubblica italiana.
[2]La cauzione in beni stabili deve essere accompagnata da tutti gli atti e documenti necessari a comprovare la proprieta', lo stato ipotecario e il valore degli stabili, che puo' essere accertato anche mediante stima; i terreni non si ammettono che per i due terzi del loro valore e i fabbricati per la meta', e sul valore cosi' stabilito si determina la cauzione, avuto riguardo alle passivita' iscritte.
[3]La rendita pubblica si valuta al corso medio del semestre anteriore a quello in cui ha luogo l'aggiudicazione, e viene ammessa per nove decimi del detto valore.
Testo in vigore dal 1 maggio 1871 al 16 dicembre 2009
