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[1]L'Esattore, prima di entrare in ufficio, e al piu' tardi entro un mese dalla nomina, presta una cauzione in beni stabili o in rendita sul Debito pubblico dello Stato, corrispondente all'ammontare di una rata delle imposte erariali e delle sovrimposte e tasse comunali e provinciali; presta pure una cauzione per le altre riscossioni affidategli, la quale viene determinata dalle Rappresentanze comunali e consorziali.

[2]Oltre alla cauzione l'Esattore risponde con tutti i suoi beni per l'adempimento degli obblighi del contratto.

Testo in vigore dal 1 maggio 1871 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1871-04-20;192~art16 · fonte del testo

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