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[1]Durante l'Esattoria i congiunti sino al secondo grado coll'Esattore non possono essere chiamati a far parte delle Giunte comunali o delle Rappresentanze consorziali, ne' essere nominati Segretari dei Comuni interessati.
[2]Scoprendosi la preesistenza, o verificandosi la sopravvenienza, durante l'Esattoria, di alcuno dei casi contemplati dall'articolo 14, il Prefetto, sentita la Deputazione provinciale, sopra istanza dei Comuni interessati od anche d'ufficio, con ordinanza motivata, provvede al servizio dell'Esattoria, a norma di questa Legge, a carico dell'Esattore per mezzo di speciale Sostituto, e promuove, ove occorra, la rescissione del contratto avanti l'Autorita' giudiziaria.
Testo in vigore dal 1 maggio 1871 al 16 dicembre 2009
