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Fino a che sia provveduto per Legge alla regolare formazione dei ruoli di tutte le imposte dirette, in modo che la pubblicazione simultanea possa farsene avanti la meta' di gennaio di ciascun anno, il Ministro delle Finanze con suo Decreto potra' stabilire per ciascuna imposta scadenze diverse da quelle indicate all'articolo 23, la prima delle quali dovra' essere posteriore di un mese alla definitiva pubblicazione del ruolo reso esecutori dal Prefetto.
Testo in vigore dal 1 maggio 1871 al 16 dicembre 2009
