Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 maggio 1871 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Con Regolamento da pubblicarsi per Decreto Reale, sentiti la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato, si provvedera' con ispeciali norme alla liquidazione delle contribuzioni arretrate; e si procedera' quindi, in conformita' alla presente Legge, alla loro riscossione con particolari scadenze da determinarsi dal Ministro delle Finanze.
Testo in vigore dal 1 maggio 1871 al 16 dicembre 2009
