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[1]I contratti di Esattoria a tempo, vigenti al giorno della pubblicazione di questa Legge, che non contengono patto di revocabilita', continuano ad aver vigore fino alla loro scadenza.
[2]Nel primo quinquennio il Ministro delle Finanze potra', sentito il parere del Consiglio provinciale, mantenere le circoscrizioni delle Esattorie quali oggi sono. 2
[3]Parimente durante il detto quinquennio agli attuali Esattori, Camarlinghi, Percettori e Ricevitori provinciali, ed in mancanza di questi ultimi ai Ricevitori circondariali, ove accettino i patti e le condizioni dei nuovi capitoli formulati ai termini dell'articolo 4, potranno essere accordate l'Esattoria o la Ricevitoria, senza che abbia luogo l'incanto.
[4]In questo caso la misura dell'aggio, stabilita a forma dell'articolo 3, dovra' essere approvata dal Prefetto, sentita la Deputazione provinciale, se si tratta di Esattori, e dal Ministro delle Finanze, se si tratta di Ricevitori.
[5]I Ricevitori, gli Esattori od altri Agenti delle riscossioni che, essendo Impiegati, non assumono l'Esattoria o la Ricevitoria ai termini della Legge presente, godranno delle disposizioni transitorie della Legge 11 ottobre 1863, numero 1500, sulla disponibilita' degli Impiegati dello Stato.
[6]Coloro invece i quali assumono il nuovo Ufficio in seguito al disposto del presente articolo, non potranno far valere i loro diritti che quando cesseranno dalla Esattoria o dalla Ricevitoria, senza che sia loro contato il tempo del nuovo servizio.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 30 dicembre 1876, n. 3591
2La L. 30 dicembre 1876, n. 3591 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' prorogata per un altro quinquennio la facolta' data al Ministro delle Finanze dall'articolo 103 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (Serie 2ª), di mantenere le circoscrizioni delle esattorie quali oggi sono, sentito il parere del Consiglio provinciale".
Testo in vigore dal 15 gennaio 1877 al 16 dicembre 2009
