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La definizione in via amministrativa di tutte le controversie che possono insorgere nelle relazioni tra Esattori, Ricevitori, Comuni, Provincie e pubblica Amministrazione, alle quali non sia altrimenti provveduto colla presente Legge, e' devoluta in prima istanza al Prefetto, ed in seconda istanza al Ministro delle Finanze.
Testo in vigore dal 1 maggio 1871 al 16 dicembre 2009
