Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 luglio 1964 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Art. 5.
[2]((Il taglio delle canne e dell'erba palustre (candelone) nelle acque del lago e nella zona compresa tra il litorale e i confini dei fondi privati e' concesso:
- 1)ai pescatori in possesso di licenza, senza obbligo di corresponsione alcuna, a scopo di esercizio della pesca;
- 2)successivamente ed in via subordinata, ai proprietari frontisti nei limiti delle strette esigenze agricole del fondo.
[3]Il diritto al taglio di eventuali eccedenze e' compreso nella cessione di cui all'articolo precedente)).
Testo in vigore dal 22 luglio 1964 al 16 dicembre 2009
