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Alle guardie permanenti ed ausiliari, incaricate della vigilanza sul lago, sara' applicabile la disposizione dell'art. 13 della legge 4 marzo 1877, n. 3706, sulla pesca. I processi verbali da esse compilati, in caso di contravvenzioni, faranno fede in giudizio fino a prova contraria.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1917 al 16 dicembre 2009
