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[1]I rapporti stabiliti col motu-proprio fra il demanio ed i concessionari di porti per l'esercizio della cosiddetta pesca-nave sono sciolti.

[2]Nessuna ragione di indennizzo verso l'erario potra' competere in conseguenza della cessazione di tale sistema a coloro che risultino concessionari di porti. Essi, pero', saranno liberi di esercitare per loro conto la pesca negli spazi acquei costituenti i porti di loro pertinenza, previa la corresponsione annua di L. 4 all'erario per ciascun porto pescato con la nave, sotto pena di decadenza dalla concessione in caso di mancato esercizio, ovvero, in caso di mancato pagamento, per un periodo di anni tre consecutivi.

[3]La decadenza e' pronunciata con decreto del prefetto.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1917 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1917-12-23;2043~art3 · fonte del testo

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