Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1917 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Nessuno potra' pescare nel lago e nelle sue adiacenze o, comunque, potra' partecipare ad operazioni riguardanti la pesca, per conto proprio, o per conto altrui, senza munirsi di licenza personale, valevole ad anno solare, previa una corresponsione annuale, che la Amministrazione dovra' fissare in una misura non minore di lire trenta e non maggiore di lire quaranta.

[2]Per le persone di eta' inferiore ai diciannove anni, o maggiore degli anni sessanta, la corresponsione sara' ridotta di un terzo.

[3]Senza pregiudizio della tassa imposta dalle norme comuni per le licenze di caccia, col regolamento da emanarsi per la esecuzione della presente legge dovra' essere stabilita anche una corresponsione speciale per il permesso di caccia sul lago ed entro il raggio di trenta metri dalle rive verso terra.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1917 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1917-12-23;2043~art2 · fonte del testo

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