Art. 9
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[1]I fattorini telegrafici, ammessi anteriormente al regolamento organico approvato col R. decreto 14 ottobre 1900, n. 374, saranno nominati nel ruolo degli agenti subalterni dal 1° luglio 1904, salvo loro rinunzia, della quale pero' non si terra' piu' conto se presentata dopo sessanta giorni dalla data di promulgazione della presente legge.
[2]Oltre lo stipendio, sara' loro concesso un assegno ad personam da essere gradatamente diminuito a misura degli aumenti per promozioni, a partire dallo stipendio iniziale di L. 900.
[3]L'ammontare di detto assegno sara' corrispondente alla retribuzione fissa da loro attualmente goduta, e per quei fattorini che non godono di tale retribuzione, l'assegno sara' ragguagliato alla indennita' iniziale di L. 200 o L. 300, giusta il R. decreto 10 ottobre 1890, n. 7283.
[4]Ai fattorini anziani che godono il compenso stabilito dal R. decreto 15 febbraio 1885, n. 2997, l'assegno ad personam sara' aumentato di L. 100 annue.
[5]I fattorini telegrafici che verranno ammessi in servizio dopo la promulgazione della presente legge saranno retribuiti per ciascun mese, in ragione di centesimi 15 per telegramma fino ai primi 200 recapitati e centesimi 10 per numero ulteriore.
Testo in vigore dal 15 luglio 1904 al 1 dicembre 1910
