Art. 8
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[1]Gli assistenti e gli agenti di cui nel precedente articolo passeranno in ruolo: gli uomini nell'ultima classe del quadro 1° della 3ª categoria (aiutanti), e le donne, nell'ultima del quadro III° della 2ª categoria (ausiliarie), occupando tutti i posti disponibili nelle rispettive tabelle della presente legge, eccettuati 12 posti all'anno da conferirsi ai sottufficiali, giusta la legge 8 luglio 1883, n. 1470.
[2]Gli assistenti e le assistenti che non potessero trovare subito posto nelle anzidette categorie, vi saranno collocati al verificarsi delle vacanze successive, che sono loro intieramente riserbate fino all'esaurimento della classe; salva la predetta eccezione a favore dei sottufficiali dell'esercito.
[3]Esaurita la classe, tornera' in vigore la disposizione della lettera B dell'articolo 20 della legge 8 luglio 1883.
Testo in vigore dal 15 luglio 1904 al 16 dicembre 2009
