Art. 7
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 luglio 1904 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
I supplenti in missione presso le direzioni e gli uffici di 1ª classe da oltre un anno alla data del 1° luglio 1904 e gli straordinari gia' nominati per decreto Reale in base all'articolo 9 della legge 11 giugno 1897, n. 182, che alla data suddetta siano ancora in servizio, vi saranno mantenuti col trattamento degli attuali assistenti; saranno classificati dopo i medesimi, e tra loro nell'ordine dell'anzianita' d'ammissione negli uffici di 1ª classe.
Testo in vigore dal 15 luglio 1904 al 16 dicembre 2009
