Art. 6
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[1]Agli ufficiali telegrafici, gia' telegrafisti, cui furono soppressi i punti di merito in seguito al R. decreto 14 dicembre 1890, n. 7345, e' concesso l'abbreviamento di due anni sopra un quadriennio od un quinquennio. Tale benefizio decorrera' dal 1° luglio 1905, senza effetto retroattivo.
[2]Se nel quadriennio o quinquennio - allora in corso - non potra' essere compensato l'intiero biennio, la differenza sara' compensata sul quadriennio o quinquennio successivo.
[3]In caso pero' di trattamento di pensione o di liquidazione d'indennita' per sopraveniente inabilita' al servizio, il predetto abbreviamento di due anni sara' immediatamente conteggiato.
Testo in vigore dal 15 luglio 1904 al 16 dicembre 2009
