Art. 3
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[1]Il personale subalterno fuori di ruolo, passando in pianta, non avra' diritto alla pensione, secondo la vigente legge per gl'impiegati civili dello Stato; ma sara' inscritto alla Cassa Nazionale di previdenza per l'invalidita' e la vecchiaia degli operai.
[2]L'inscrizione sara' fatta per tutti d'ufficio, mediante versamento alla Cassa Nazionale, da parte di ciascun agente, di L. 2 e da parte dello Stato di una quota che sara' determinata in occasione dell'assestamento del bilancio per l'esercizio 1904-905.
Testo in vigore dal 15 luglio 1904 al 7 gennaio 1915
