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[1]Il Monte di Pieta' di Roma, ricondotto ad Opera pia, continuera' ad esercitare l'ufficio per cui fu istituito, di soccorrere le classi meno agiate con prestiti sopra pegni.

[2]Per un periodo non maggiore di un anno questa Opera pia sara' amministrata da un Commissario nominato con Reale decreto, e indi da una Commissione di sette membri, cinque dei quali eletti dal Consiglio comunale e due dal Consiglio provinciale di Roma.

[3]La stessa Commissione, prima di entrare in ufficio, compilera', con l'intervento del Regio Commissario, lo statuto organico dell'Opera pia, da approvarsi per R. decreto, sentita la Deputazione provinciale.

Testo in vigore dal 9 settembre 1874 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1874-06-28;2054~art3 · fonte del testo

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