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Al godimento del nuovo premio stabilito dall'art. 1 per la terza rafferma sono, pure ammessi, all'entrata in vigore della presente legge, i militari dell'arma dei carabinieri reali attualmente vincolati a tale rafferma e quelli che, avendola gia' compiuta, siano vincolati alle rafferme annuali.
Testo in vigore dal 15 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
