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[1]La ferma dei militari arruolati nell'arma dei reali carabinieri e' di tre anni. Compiuta la ferma triennale, i militari suddetti possono aspirare alle rafferme stabilite dalla legge 19 luglio 1909, n. 506.
[2]Il premio annuo della terza rafferma triennale e' per l'arma dei carabinieri reali elevato da L. 300 a L. 400.
Testo in vigore dal 15 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
