[1]E' convertito in legge il decreto-legge n. 1322 del 30 ottobre 1952, concernente la vigilanza sulla produzione e sul commercio delle materie prime alcooligene e la modifica di alcune disposizioni sulla produzione dei liquori, con le seguenti modificazioni:

[2]All'art. 1, comma primo, dopo la parole: "esclusi la produzione e il commercio del vino genuino", sono aggiunte le parole: "e dei succhi non fermentati di agrumi". All'art. 5, il comma secondo e' sostituito dal seguente: "Dall'obbligo di cui sopra sono esclusi soltanto il vino ed i succhi non fermentati di agrumi". All'art. 6, comma terzo, sono soppresse le parole: "dagli agrumi".

Testo vigente dal 29 dicembre 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-12-20;2384~artunico · fonte del testo

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