Gl'inscritti di cui all'articolo precedente, ove vengano per qualsiasi motivo a cessare di far parte di quel Corpo, e la classe con cui furono arruolati si trovi tuttora in servizio nel Regio esercito o nella Regia armata di mare, no seguiranno la sorte per compiere con essa classe i rispettivi loro obblighi di servizio sia sotto le armi, sta in congedo illimitato secondo la posizione della classe stessa.
Testo vigente dal 2 aprile 1886
