[1]ALLEGATO F.
[2]Modificazioni alla legge 8 aprile 1881, n. 149 (Serie 3ª), sulla Guardia di finanza.
[3]Art. 1.
[4]Gl'inscritti che, antecedentemente alla presentazione sotto le armi della leva della propria classe, siansi arruolati volontari nel Corpo delle guardie di finanza, sono dispensati dal servizio sotto le armi che loro spetterebbe nel Regio esercito e nella Regia armata di mare, finche' continuano a rimanere nelle guardie stesse.
Testo vigente dal 2 aprile 1886
