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Ai militari avviati in congedo illimitato, che otterranno la riammissione in servizio entro tre mesi dal loro congedamento col vincolo di compiere un servizio tale che unito a quello gia' prestato raggiunga i sei anni di servizio, saranno applicabili le disposizioni degli articoli 6 e 7 della presente legge.
Testo in vigore dal 8 agosto 1911 al 10 giugno 1920
