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Gli inscritti di leva, i quali abbiano un fratello vincolato alla ferma di quattro anni per effetto delle disposizioni dell'art. 2 della presente legge, avranno diritto all'assegnazione alla seconda categoria, alle stesse condizioni previste dalla legge 5 luglio 1908, n. 348, pel titolo di cui all'art. 6 della legge stessa.
Testo in vigore dal 8 agosto 1911 al 10 giugno 1920
