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Gli inscritti di leva arruolati nella prima categoria con la ferma indicata nell'art. 1 della presente legge, potranno essere ammessi a commutare la ferma obbligatoria in quella di sei o di quattro anni, purche' siano riconosciuti idonei per le categorie alle quali aspirano.
Testo in vigore dal 8 agosto 1911 al 10 giugno 1920
