Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 agosto 1911 al 10 giugno 1920. Leggi il testo vigente →

[1]Potranno essere ammessi a contrarre arruolamento volontario di anni sei nel corpo R. equipaggi in anticipazione di leva, i giovani che abbiano compiuto il 18° anno di eta', che posseggano i requisiti necessari per concorrere alla leva di mare e che siano riconosciuti idonei a prestar servizio in una delle categorie del corpo R. equipaggi.

[2]Il ministro della marina potra', ove le esigenze del servizio lo richiedano, ammettere i giovani che possiedono le condizioni di cui al comma precedente, a contrarre arruolamento volontario di anni quattro.

Testo in vigore dal 8 agosto 1911 al 10 giugno 1920

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1911-07-18;765~art2 · fonte del testo

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