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[1]Potranno essere ammessi a contrarre arruolamento volontario di anni sei nel corpo R. equipaggi in anticipazione di leva, i giovani che abbiano compiuto il 18° anno di eta', che posseggano i requisiti necessari per concorrere alla leva di mare e che siano riconosciuti idonei a prestar servizio in una delle categorie del corpo R. equipaggi.
[2]Il ministro della marina potra', ove le esigenze del servizio lo richiedano, ammettere i giovani che possiedono le condizioni di cui al comma precedente, a contrarre arruolamento volontario di anni quattro.
Testo in vigore dal 8 agosto 1911 al 10 giugno 1920
