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[1]La ferma assunta in base alle disposizioni delle precedenti leggi dai militari di leva delle classi 1887, 1888, 1889 e 1890 e', per effetto della presente legge, ridotta di un anno.
[2]Quei militari di dette classi che si trovassero nelle volute condizioni, potranno essere ammessi a commutare la nuova ferma in quella di sei o quattro anni di cui all'art. 3, coi benefici ad essa ferma inerenti.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Racconigi, addi' 18 luglio 1911.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Leonardi-Cattolica - Tedesco.
[7]Visto, il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 8 agosto 1911 al 10 giugno 1920
