Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 agosto 1911 al 10 giugno 1920. Leggi il testo vigente →
Il Governo del Re, nel procedere alla pubblicazione di un nuovo testo unico delle leggi sulla leva marittima, autorizzato con l'art. 6 della legge 27 dicembre 1906, n, 679, ha facolta' di introdurvi le modificazioni che si renderanno necessarie por emendare e coordinare il vigente testo unico in relazione anche alle disposizioni risultanti dalla presente legge.
Testo in vigore dal 8 agosto 1911 al 10 giugno 1920
