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[1]Nello stato di previsione della spesa per il Ministero della marina per gli esercizi finanziari sottoindicati autorizzato, in aumento della somma complessiva di spesa consolidata stabilita dalle vigenti leggi, lo stanziamento di una maggiore somma di:
[2]L. 1,145,000 per l'esercizio 1911-912
[3]» 1,235,000 » 1912-913
[4]» 1,275,000 » 1913-914
[5]» 1,355,000 » 1914-915
[6]» 1,333,000 » 1915-916
[7]» 1,430,000 » 1916-917
[8]Con decreti del ministro del tesoro dette somme saranno ripartite fra i capitoli relativi alle spese per il corpo R. equipaggi.
Testo in vigore dal 8 agosto 1911 al 10 giugno 1920
