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[1]Agli effetti della presente legge, per completare il numero dei comuni di 1ª classe, arruolati con la ferma di quattro o di sei anni, e' fatta facolta' al ministro della marina di sostituirli con i provenienti dagl'inscritti di leva, riconosciuti idonei ad una delle categorie del corpo R. equipaggi, rimanendo per essi la ferma di tre anni.
[2]La paga di questi comuni di 1ª classe sara' di L. 0.90 se imbarcati su navi in armamento, armamento ridotto o riserva, e di L. 0.70 se destinati a terra o su navi in disponibilita'.
Testo in vigore dal 8 agosto 1911 al 10 giugno 1920
