Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 giugno 1921 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]La somma di due milioni di lire, conferita senza interessi alla Camera agrumaria a termini dell'art. 9 della legge 17 luglio 1910, n. 492, sara' rimborsata al tesoro dello Stato in 20 annualita' di L. 100. 000 ciascuna, a cominciare dall'esercizio immediatamente successivo a quello in cui sara' esaurito lo stock di citrato esistente presso la Camera al 30 novembre 1921.
[2]Le somme occorrenti per l'estinzione delle annualita' predette saranno prelevate dal fondo di riserva.
[3]Qualora il fondo di riserva non fosse a cio' sufficiente il Governo provvedera' con decreto Reale ad aumentare la tassa camerale nella misura occorrente per fornire alla Camera le somme necessarie.
Testo in vigore dal 2 giugno 1921 al 16 dicembre 2009
