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[1]La somma di due milioni di lire, conferita senza interessi alla Camera agrumaria a termini dell'art. 9 della legge 17 luglio 1910, n. 492, sara' rimborsata al tesoro dello Stato in 20 annualita' di L. 100. 000 ciascuna, a cominciare dall'esercizio immediatamente successivo a quello in cui sara' esaurito lo stock di citrato esistente presso la Camera al 30 novembre 1921.

[2]Le somme occorrenti per l'estinzione delle annualita' predette saranno prelevate dal fondo di riserva.

[3]Qualora il fondo di riserva non fosse a cio' sufficiente il Governo provvedera' con decreto Reale ad aumentare la tassa camerale nella misura occorrente per fornire alla Camera le somme necessarie.

Testo in vigore dal 2 giugno 1921 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1921-04-07;647~art9 · fonte del testo

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