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[1]Qualora la scelta del direttore cada su di un funzionario dell'Amministrazione dello Stato in attivita' di servizio, questi continua a far parte dell'Amministrazione stessa, conservando il grado, lo stipendio, le indennita' e tutti gli altri diritti che gli competono, compreso quello dell'avanzamento.
[2]In tal caso sara' a carico del bilancio della Camera agrumaria soltanto la differenza tra gli assegni stabiliti in organico a favore del direttore, e lo stipendio e le indennita' dovutegli dallo Stato.
Testo in vigore dal 2 giugno 1921 al 16 dicembre 2009
