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[1]Il direttore generale della Camera e' nominato con decreto Reale promosso dal ministro per l'industria ed il commercio, di concerto col ministro per il tesoro ed e' scelto da persone di sperimentata capacita'.
[2]Il direttore generale acquista la stabilita' dopo due anni di prova con esito pienamente favorevole. Egli pero' puo' essere revocato quando trasgredisca alle leggi ed ai regolamenti o compia atti nocivi alla Camera agrumaria. Gli addebiti gli debbono essere contestati per iscritto, con invito a presentare le giustificazioni entro un termine prefisso. La revoca e' deliberata con decreto Reale, promosso dal ministro per l'industria e il commercio, di concerto col ministro per il tesoro, udito il Consiglio di Stato.
Testo in vigore dal 2 giugno 1921 al 27 novembre 1931
