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[1]((Il Consiglio d'amministrazione della Camera e' composto di dodici membri e del direttore generale)). Cinque di detti membri sono nominati uno per ciascuna Provincia, dai membri del Comitato dei delegati rappresentanti dei produttori di agrumi della Provincia stessa. Tre membri sono nominati da 10 delegati rappresentanti dei produttori di derivati agrumari. Gli altri quattro membri sono nominati dal Ministero per l'industria ed il commercio possibilmente tra i funzionari dello Stato, tranne uno di essi su designazione degli Istituti di emissione, anche tra i funzionari degli Istituti stessi.
[2]Nelle votazioni, a parita' di voti, prevale quello del presidente.
[3]Il presidente del Consiglio di amministrazione e' nominato con decreto dal predetto ministro, in seno al Consiglio, su una terna da quanto proposta, e rappresenta la Camera in giudizio. Egli dura in carica tre anni e puo' essere riconfermato.
[4]Per l'Ufficio di membro del Consiglio valgono le stesse incapacita' ed incompatibilita' stabilite per la nomina a membro del Comitato dei delegati.
[5]I membri del Consiglio durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.
[6]I membri del Consiglio, come del Comitato dei delegati hanno diritto al rimborso delle spese sostenute pel disimpegno del mandato, e sono compensati nei modi e con le forme stabilite con decreto Reale.
Testo in vigore dal 29 giugno 1921 al 16 dicembre 2009
