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[1]Non potranno far parte del Comitato dei delegati:
- a)gli impiegati della Camera;
- b)coloro che abbiano liti vertenti con la Camera;
- c)i fabbricanti e commercianti di acido citrico e gli amministratori di Societa' per la fabbricazione e il commercio di esso;
- d)gli interdetti, gli inabilitati e i falliti, finche' dura lo stato di fallimento, e
- e)((I condannati per delitti contro la fede pubblica e contro la proprieta')).
[2]Non possono far parte contemporaneamente del Comitato dei delegati gli ascendenti e i discendenti, il suocero e il genero.
Testo in vigore dal 29 giugno 1921 al 16 dicembre 2009
