Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 giugno 1921 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Spetta al Comitato dei delegati:
- a)esaminare ed approvare il conto consuntivo che sara' proposto dal Consiglio di amministrazione entro sei mesi dalla chiusura della gestione e sara' pubblicato;
- b)nominare i propri rappresentanti nel Consiglio di amministrazione;
- c)nominare il Collegio arbitrale di cui all'art 14 della legge 5 luglio 1908, n. 404.
[2]Spetta al Consiglio di amministrazione:
- a)proporre al Ministero per l'industria e commercio, entro la seconda meta' del mese di agosto di ciascun anno, la misura del prezzo minimo prudenziale di anticipazione per i depositi dell'esercizio camerale successivo;
- b)determinare il prezzo di vendita del citato e dell'agrocotto;
- c)compilare il conto consuntivo di ogni esercizio e presentare questo ultimo con relazione illustrativa al Comitato dei delegati;
- d)nominare e revocare il personale, su proposta del direttore generale, e con le norme da stabilirsi per regolamento;
- e)dare le direttive per l'andamento generale dell'Amministrazione dell'azienda.
[3]Spetta al direttore generale:
- a)dirigere tutti i servizi dell'azienda, la cui rappresentanza legale e' a lui affidata, e risponderne al Governo, al Consiglio di amministrazione, al Comitato dei delegati;
- b)provvedere alla disciplina del personale, alla sua distribuzione nei vari uffici ed ai trasferimenti;
- c)portare a sollecita conoscenza degli interessati le disposizioni della Camera e le notizie che interessano il commercio degli agrumi e dei derivati, comprese quelle statistiche sulle operazioni.
Testo in vigore dal 2 giugno 1921 al 16 dicembre 2009
