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[1]Agli articoli 5 ed 8 della legge 17 luglio 1910, n. 492, sono sostituiti i seguenti:
[2]Art. 5. - L'esercizio camerale comincia col 1° dicembre e termina col 30 novembre dell'anno successivo.
[3]Le vendite di ciascun esercizio sono imputate ai depositi dello stesso esercizio. Se le vendite eccedono i depositi, la parte in eccesso e' imputata ai depositi ancora esistenti degli esercizi anteriori a cominciare dall'esercizio piu' antico.
[4]Il ministro per l'industria ed il commercio determina, non piu' tardi del 15 settembre, su proposta del Consiglio di amministrazione della Camera agrumaria, il prezzo minimo di anticipazione per i depositi dell'esercizio camerale successivo. Tale prezzo, che non puo' essere variato, e' stabilito con criteri prudenziali, tenuto conto delle condizioni del mercato e della produzione.
[5]La differenza tra il prezzo di anticipazione ed il prezzo di vendita conseguito in ciascun esercizio, dopo eseguiti i prelevamenti disposti dalla legge, e' destinata ad ammortare il valore del prodotto rimasto non venduto nell'esercizio stesso, calcolato in base al prezzo di anticipazione. Il di piu' e' ripartito fra tutti i depositanti dell'annata.
[6]Le somme che si ricavassero in avvenire dalla vendita del prodotto rimasto invenduto alla fine di ciascun esercizio ed il cui valore sia stato ammortato saranno distribuite ai depositanti in proporzione delle quantita' da ciascuno depositate nell'esercizio stesso.
[7]Art. 8. - La Camera agrumaria e' inoltre autorizzata, nei limiti delle disponibilita' del suo fondo patrimoniale di riserva, ad anticipare ai depositanti le somme occorrenti per completare il pagamento a loro favore dell'intiero prezzo di anticipazione. Essa potra' pure, nei predetti limiti, fare ulteriori anticipazioni in conto delle prevedibili quote di riparto di cui agli ultimi due capoversi dell'art. 5 limitatamente pero' alle Societa' cooperative di agrumicoltori che trasformino in citrato di calcio o in agrocotto la produzione degli agrumeti appartenenti ai soci.
[8]Le norme per tali anticipazioni saranno stabilite ed occorrendo variate con decreto Reale.
Testo in vigore dal 2 giugno 1921 al 16 dicembre 2009
