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[1]E' convertito in legge il R. decreto 30 novembre 1919, n. 2357, ma l'art. 5 continuera' ad aver vigore fino al termine previsto dall'art. 6 dello stesso decreto.
[2]Con decreto Reale, da emanarsi nell'esercizio di ammortamento delle rimanenze, saranno stabilite la data e le norme pel passaggio dal regime di cui al detto R. decreto 30 novembre 1919 a quello stabilito dal successivo art. 15.
Testo in vigore dal 2 giugno 1921 al 16 dicembre 2009
