Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 giugno 1921 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]I magazzini di concentramento del citrato di calcio sono assolutamente vietati.

[2]La merce concentrata in divieto del presente articolo sara' considerata come merce non conferita alla Camera per la vendita e sara' colpita dalla tassa di cui all'art. 3, lett. a), della legge 17 luglio 1910, n. 492.

[3]Dal 31 ottobre al 30 novembre di ciascun esercizio non sono consentiti depositi di citrato di calcio.

Testo in vigore dal 2 giugno 1921 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1921-04-07;647~art13 · fonte del testo

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