Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 luglio 1889 al 1 gennaio 1960. Leggi il testo vigente →

[1]Se un fabbricato ordinario destinato ad affitto, quando pure per lo passato sia stato tenuto ad uso esclusivo del proprietario, rimanga interamente chiuso o non affittato pel corso non interrotto di un anno, ovvero se un opificio rimanga inattivo per lo stesso periodo di tempo, il contribuente avra' diritto allo sgravio od al rimborso dell'imposta pagata.

[2]Il contribuente che possiede una sola parte di un edificio godra' dello sgravio o del rimborso, quand'anche le altre parti dell'edificio stesso fossero affittate od occupate.

[3]Entro trenta giorni da quello in cui il fabbricato cesso' di essere affittato, ovvero l'opificio rimase inattivo, il possessore presentera' apposita denunzia all'agente delle imposte o al sindaco locale.

[4]Eguale denunzia dovra' farsi dal possessore nel corso del mese successivo al compimento dell'annata, durante la quale il fabbricato non venne affittato ne' occupato, o l'opificio rimase inattivo.

[5]Lo sgravio o il rimborso si effettuera' entro il termine di due mesi dal giorno dell'avvenuta denunzia, purche' sia stato constatato che il fabbricato rimase vuoto ovvero l'opificio inattivo durante un anno non interrotto.

[6]Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai teatri, ai palazzi non destinati ad affitto, ai casini di campagna, ai castelli, ai luoghi di delizia o di villeggiatura.

Testo in vigore dal 13 luglio 1889 al 1 gennaio 1960

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1889-07-11;6214~art9 · fonte del testo

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