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[1]Gli opifici di nuova costruzione verranno assoggettati alla imposta soltanto dopo tre anni dacche' sieno resi servibili alla industria cui sono destinati.
[2]Pero' continuera' ad essere applicabile il disposto dell'articolo 18 della legge 26 gennaio 1865, alle costruzioni galleggianti, indicate nell'art. 5 della legge stessa, nonche' alle costruzioni destinate bensi' ad usi industriali, ma che non abbisognino di meccanismi o motori fissi.
Testo in vigore dal 13 luglio 1889 al 22 dicembre 2008
