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[1]Nell'accertamento del reddito degli opifici debbono considerarsi come parti integranti dei medesimi i generatori della forza motrice, i meccanismi ed apparecchi che servono a trasmettere la forza motrice stessa, quando sieno connessi od incorporati col fabbricato.

[2]Non sono da considerarsi come tali le trasmissioni e le macchine lavoratrici.

[3]Saranno da considerarsi come facienti parte dell'opificio anche i locali inservienti ed annessi al medesimo, compresi quelli per ricovero degli operai.

Testo in vigore dal 13 luglio 1889 al 1 gennaio 1960

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1889-07-11;6214~art7 · fonte del testo

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