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[1]I possessori di fabbricati affittati hanno obbligo di denunziare nella scheda il reddito risultante dagli affitti in corso al momento della denunzia.
[2]Per gli affitti che sieno soggetti a registrazione entro un termine fisso, se risultano da contratto scritto, si dovra' indicare la data e l'ufficio in cui avvenne la registrazione, e si dovra' pure unire alla scheda la scrittura di affitto o la copia di essa in carta libera; se invece gli affitti fossero stipulati verbalmente, si dovra' unire l'esemplare di denuncia restituito dal ricevitore, ai termini dell'art. 69 della legge 13 settembre 1874, N. 2076, sulle tasse di registro, o una copia di essa in carta libera.
[3]Per gli affitti non soggetti a registrazione entro un termine fisso, giusta l'art. 150 della suddetta legge, bastera' unire alla scheda la dichiarazione firmata dal locatore e dal conduttore, nella quale sia indicato il canone di affitto.
[4]Se il denunciante si trovasse nell'impossibilita' di ottenere la firma del conduttore, dovra' farne espressa menzione nella scheda ed indicarne i motivi.
[5]I possessori di fabbricati non affittati qualora non consegnino nel termine stabilito la scheda debitamente riempiuta e completata, si riterranno avere rispettivamente confermato il reddito precedentemente accertato; ma saranno ammessi a ricorrere alla Commissione locale, onde poter dimostrare che il fabbricato piu' non esiste, ovvero non e' piu' suscettibile di reddito alcuno.
Testo in vigore dal 13 luglio 1889 al 1 gennaio 1960
