Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 luglio 1889 al 1 gennaio 1960. Leggi il testo vigente →

[1]I possessori di fabbricati affittati hanno obbligo di denunziare nella scheda il reddito risultante dagli affitti in corso al momento della denunzia.

[2]Per gli affitti che sieno soggetti a registrazione entro un termine fisso, se risultano da contratto scritto, si dovra' indicare la data e l'ufficio in cui avvenne la registrazione, e si dovra' pure unire alla scheda la scrittura di affitto o la copia di essa in carta libera; se invece gli affitti fossero stipulati verbalmente, si dovra' unire l'esemplare di denuncia restituito dal ricevitore, ai termini dell'art. 69 della legge 13 settembre 1874, N. 2076, sulle tasse di registro, o una copia di essa in carta libera.

[3]Per gli affitti non soggetti a registrazione entro un termine fisso, giusta l'art. 150 della suddetta legge, bastera' unire alla scheda la dichiarazione firmata dal locatore e dal conduttore, nella quale sia indicato il canone di affitto.

[4]Se il denunciante si trovasse nell'impossibilita' di ottenere la firma del conduttore, dovra' farne espressa menzione nella scheda ed indicarne i motivi.

[5]I possessori di fabbricati non affittati qualora non consegnino nel termine stabilito la scheda debitamente riempiuta e completata, si riterranno avere rispettivamente confermato il reddito precedentemente accertato; ma saranno ammessi a ricorrere alla Commissione locale, onde poter dimostrare che il fabbricato piu' non esiste, ovvero non e' piu' suscettibile di reddito alcuno.

Testo in vigore dal 13 luglio 1889 al 1 gennaio 1960

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1889-07-11;6214~art4 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari